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News
DGSA

Valutazione dei rischi da esposizione lavorativa alle VIBRAZIONI MECCANICHE

Le vibrazioni meccaniche, intese come onde di pressione che si propagano attraverso la parte del corpo a contatto con la sorgente vibratoria, possono comportare danni più o meno gravi a seconda dell’intensità e del tempo di esposizione al lavoratore esposto, in particolare:

  • per il sistema mano-braccio: danni al sistema vascolare, neurologico e muscoloscheletrico
  • per il sistema corpo intero: alterazioni alla colonna vertebrale, disturbi al rachide lombare, cervico-brachiali, digestivi e circolatori.

Come riportato dall’articolo 202 del D. Lgs 81/08 quando necessario il datore di lavoro deve misurare i livelli delle vibrazioni meccaniche con l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata (UNI EN ISO 5349 per il sistema mano-braccio, UNI EN ISO 2631-1 per il sistema corpo-intero). Resta inteso che la misurazione resta il metodo di riferimento per la valutazione dei rischi e diventa obbligatoria quando non è possibile reperire i dati necessari alla valutazione del rischio dalle banche dati approvate o dai dati forniti dal produttore dell’attrezzature di lavoro, della macchina e/o dell’impianto messo a disposizione dei lavoratori. Il TUS fissa i valori limite di esposizione con i quali vengono interpretati i dati misurati nell’indagine per implementare, ai fini di una corretta gestione del rischio, adeguate misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo il rischio residuo connesso all’attività.

Per maggiori informazioni contatta il Nostro Studio, personale qualificato in possesso di specifiche conoscenza in materia studierà la soluzione migliore per adempiere l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio da esposizione lavorativa a vibrazioni meccaniche.

Valutazione dei rischi da esposizione lavorativa al RUMORE

Il rumore può provocare danni uditivi (ipoacusia) ed extra-uditivi (alterazione del sistema cardiocircolatorio, endocrino, del sistema nervoso, etc.) alla salute dei lavoratori esposti di entità differente a seconda dell’intensità e del tempo di esposizione.

L’articolo 190 de D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi da esposizione lavorativa al rumore al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie a tutelare la salute dei lavoratori esposti al rischio.

Tale valutazione può comportare, laddove non è possibile escludere con certezza, sulla base dei dati dichiarati dai costruttori di macchine, attrezzature di lavoro ed impianti o dalle banche dati approvate dalla Commissione permanente, il superamento del valore inferiore di azione (80 dB) la misu razione dei livelli di intensità sonora, tramite indagine fonometrica, e il calcolo analitico dell’esposizione giornaliera (Lex8h) del lavoratore esposto al rischio. Lo stesso D.Lgs 81/08 fissa i valori limite di esposizione con i quali vengono interpretati i dati misurati ai fini di una corretta gestione del rischio tramite l’adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo il rischio residuo connesso all’attività.

È importante sottolineare che la valutazione del rischio rumore, e di conseguenza l’indagine fonometrica di supporto alla stessa, può essere eseguita da “personale qualificato in possesso di specifiche conoscenza in materia”; Il nostro Studio è lieto di supportare la propria clientela nell’attività di valutazione del rischio da esposizione lavorativa a rumore, adottando, caso per caso, la soluzione migliore assicurando conformità alla normativa vigente in materia.

Locali sotterranei o semi sotterranei (art. 65, d.lgs 81/08)

L’art. 65, del D.Lgs 81/08 norma le destinazioni d’uso di locali sotterranei o semi sotterranei.

È consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi.

Novità principali

È consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei rispettando:

  • i requisiti dell’allegato IV del D.Lgs 81/08.
  • le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Comunicazione del datore di lavoro:

Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali con relativa documentazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati. Utilizzo locali I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste. Si è in attesa di ricevere dall’INL la circolare applicativa sulle modalità per adempiere alla comunicazione, tramite posta elettronica certificata, dell’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei.